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Statuti

CARATTERE, SCOPO E SEDE
 

Art. 1
La società RABADAN di Bellinzona è un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero. Essa persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione carnevalesca bellinzonese e di utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promuovimento di attività culturali e benefiche di ogni genere in primo luogo a favore della popolazione del bellinzonese ed in particolare dei giovani e degli anziani. La sede della Società è Bellinzona.

RAPPRESENTANZA


Art. 2
La società è vincolata di fronte ai terzi dalla
firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente, del segretario e del cassiere con quella di uno qualunque degli altri membri del Comitato.

RESPONSABILITÀ

 

Art. 3 Gli impegni della Società sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

SOCI

 

Art. 4 Possono far parte della Società le persone fisiche d’ambo di sessi, così come gli enti di diritto pubblico o privato. I soci sono suddivisi in contribuenti e onorari.

Art. 5 E’ socio chi paga a quota sociale annua di chf 20.- entro il 31 marzo. L’Assemblea generale designa, su proposta del Comitato, a soci onorari quei soci che abbiano dato prestazioni di eccezionale benemerenza a favore della Società.

Nell'avviso di convocazione, reso pubblico almeno sette giorni prima dell'Assemblea, dovrà essere indicato l'ordine del giorno della stessa.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

 

Art. 6 Gli organi della Società sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato
c) l’Ufficio di revisione

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 7 L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della Società. Essa è convocata in via ordinaria dal Comitato una volta all’anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci. Nell’avviso di convocazione, emanato dal comitato in forma elettronica o su richiesta in casi eccezionali in forma cartacea, reso pubblico almeno sette giorni prima dell’Assemblea, dovrà essere indicato l’ordine del giorno della stessa.

Art. 8 Sono di competenza dell’Assemblea:

a) la nomina del Presidente e del Comitato.

b) la nomina dell’Ufficio di revisione.

c) l’approvazione dei conti con scarico al Comitato.

d) la fissazione della quota di socio contribuente su proposta del Comitato.

e) la destinazione, su proposta del Comitato dell’eventuale utile.

f) l’esclusione di soci, su proposta del Comitato, per motivi gravi.

Art. 9 Ogni socio ha diritto a un voto nell’Assemblea. Gli enti di diritto pubblico o privato hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza.

Art. 10 Riservate le eccezioni di legge e statutarie, le risoluzione assembleari sono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. Ove non sia stabilito diversamente dall’Assemblea, le votazione hanno luogo per alzata di mano.

COMITATO

 

Art. 11 Il Comitato si compone di un Presidente e da 8 a 10 membri eletti dall’Assemblea. Il comitato sceglie nel suo interno il vicepresidente, il segretario e il cassiere. Segretario e cassiere non necessariamente devono essere membri di comitato. I membri del Comitato stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le nomine coincidono con l’anno del rinnovo dei poteri comunali.

Art. 12 Il comitato è tenuto ad applicare gli statuti e ad amministrare con diligenza la Società per realizzare nel miglior modo lo scopo. Esso applicherà le risoluzioni assembleari e prenderà tutte le iniziative che sono nell’interesse della Società.

Art. 13 SM Rabadan viene eletto di anno in anno dal Comitato. Per l’organizzazione dei festeggiamenti carnevaleschi il Comitato può formare commissioni speciali alle quali possono partecipare anche collaboratori esterni. Tali commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.

Art. 14 Il programma di ogni singola commissione e ogni decisione in merito deve essere ratificata dai membri del Comitato.

L'UFFICIO DI REVISIONE

 

Art. 15 L’Ufficio di revisione è composto di due membri e di un supplente. I membri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

 

Art. 16 Lo scioglimento della Società può essere deciso solamente da un’Assemblea straordinaria alla maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento l’Assemblea, con identica maggioranza, decide sulla destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere devoluto a favore di un altro ente che persegue scopi analoghi ed al beneficio dell’esenzione fiscale. L’Assemblea che dovrà deliberare sullo scioglimento della Società sarà convocata con un preavviso di 30 giorni, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del cantone Ticino.

Statuti approvati dall’Assemblea generale ordinaria della società RABADAN Bellinzona,

15 settembre 2009

 

Modifiche:

Revisione art. 11 il 23.06.2021

Revisione art. 6 e 7 il 30.11.2022

Società Rabadan

Giovanni Capoferri, Presidente

Monica Tomatis, Segretaria

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